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MARCATURA E SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO
il D. Lgs. 03/11/2004
“Disposizioni relative all’installazione e alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio”
Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 18/11/2004
e qui di seguito ne riassumiamo i punti più importanti
Art. 1- Sulle porte installate lungo le vie di esodo possono essere applicati dispositivi di apertura manuale conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125.
Art. 2- I criteri per la scelta dei dispositivi
casi in cui è consentito l’uso di dispositivi conformi alla UNI EN 179 oppure UNI EN 1125
- attività aperte al pubblico, ma dove la porta di uscita sia utilizzabile da non più di 9 persone
- attività non aperte al pubblico, ma dove la porta sia utilizzabile da un numero compreso
tra 10 e 25 persone
casi in cui è obbligatorio l’uso di dispositivi conformi all norma UNI EN 1125
- attività aperte al pubblico e dove la porta sia utilizzabile da più di 9 persone
- attività non aperte al pubblico e dove la porta sia utilizzabile da più di 25 persone
- attività con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi di incendio con più di 5 lavoratori addetti
Art. 3- Obblighi per il produttore, installatore e utente finale
il produttore deve
- fornire istruzioni per la scelta in relazione all’impiego per l’installazione e la manutenzione
l’installatore deve
- effettuare l’installazione osservando tutte le istruzioni fornite dal produttore, redigere, sottoscrivere e consegnare all’utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione.
l’utilizzatore deve
- conservare la dichiarazione di corretta installazione
- effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando le istruzioni fornite dal produttore
- annotare le operazioni di manutenzione su apposito registro
Art. 4- Termini attuativi e disposizione transitoria
Tutti i dispositivi non muniti di marcatura CE già installati dovranno essere sostituiti entro 6 anni a partire dal 3 Febbraio 2005
I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all'art. 3 del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie d'esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovrà comunque garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria e dovrà essere effettuato quanto prescritto al punto c.3) dell'art. 4.
Ovvero:
I dispositivi non muniti di marcatura devono essere sostituiti entro 6 anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 03/11/2004
QUINDI LA SCADENZA SARÀ IL 3 NOVEMBRE 2010
Rimandiamo alla lettura della Gazzetta Ufficiale N.271 per maggiori informazioni in merito.
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